Whistleblowing aziendale: chi è obbligato e cosa cambia con il D.Lgs. 24/2023
Non riguarda solo le grandi imprese: la soglia dei 50 dipendenti coinvolge una platea di aziende più ampia di quanto si pensi, con sanzioni fino a 50.000 euro per chi non si adegua.
Cos'è e da dove nasce
Il whistleblowing è il sistema che permette a lavoratori e collaboratori di segnalare, in modo riservato, illeciti di cui sono venuti a conoscenza nel proprio contesto lavorativo. In Italia la materia è oggi disciplinata dal D.Lgs. 10 marzo 2023, n. 24, che recepisce la Direttiva UE 2019/1937 e ha sostituito la disciplina precedente (art. 54-bis D.Lgs. 165/2001 per il pubblico impiego e la Legge 179/2017 per il settore privato), unificando le regole per pubblico e privato in un unico testo.
Chi è obbligato
Nel settore privato, l'obbligo di attivare un canale di segnalazione interno riguarda le imprese che hanno impiegato, in media, almeno 50 lavoratori subordinati nell'ultimo anno. La soglia dimensionale non è però l'unico criterio: l'obbligo scatta indipendentemente dal numero di dipendenti per le imprese che operano in settori regolati (tra cui servizi finanziari, prevenzione del riciclaggio, sicurezza dei trasporti) e per le società che hanno adottato un Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ai sensi del D.Lgs. 231/2001.
Cosa deve garantire il canale
Non è sufficiente una casella email generica. Il canale deve garantire la riservatezza dell'identità del segnalante, delle persone coinvolte e del contenuto della segnalazione; deve essere gestito da una persona o un ufficio interno dotato di autonomia, oppure affidato a un soggetto esterno con adeguate garanzie di indipendenza e competenza; e deve prevedere un riscontro al segnalante entro i termini stabiliti dalla norma. La responsabilità di adottare procedure adeguate resta dell'organizzazione anche quando la gestione operativa è esternalizzata.
Il legame con il Modello 231
Per le società dotate di Modello 231, l'adeguamento del modello organizzativo alle disposizioni sul whistleblowing non è un adempimento separato: è diventato un elemento rilevante per l'efficacia esimente del modello stesso rispetto alla responsabilità amministrativa da reato. Un modello 231 che non recepisce correttamente i canali di segnalazione previsti dal D.Lgs. 24/2023 espone l'ente a un doppio rischio, normativo e di tenuta del modello in caso di contestazione.
Cosa si rischia a non adeguarsi
ANAC può irrogare sanzioni amministrative pecuniarie, che secondo le fonti disponibili arrivano fino a 50.000 euro, per la mancata attivazione dei canali, per procedure di gestione inadeguate o per l'accertamento di ritorsioni nei confronti di chi ha segnalato. Gli eventuali atti ritorsivi (demansionamento, licenziamento, altre misure discriminatorie) sono nulli per legge. Sul punto specifico degli importi sanzionatori consigliamo comunque una verifica sul testo vigente del decreto, perché la materia è stata oggetto di chiarimenti applicativi successivi all'entrata in vigore.
Fonti ufficiali
- Normativa — D.Lgs. 10 marzo 2023, n. 24, attuazione della Direttiva UE 2019/1937 — Normattiva.it
- ANAC — Linee guida e chiarimenti sulla disciplina del whistleblowing (potere regolatorio ex art. 10 D.Lgs. 24/2023) — anticorruzione.it
- Normativa — D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231, in relazione all'efficacia esimente dei modelli organizzativi
Soglie, importi sanzionatori e requisiti procedurali sono verificati sulle fonti sopra indicate alla data di pubblicazione: vanno riverificati sul caso specifico, soprattutto per le aziende vicine alla soglia dei 50 dipendenti o con attività in settori regolati. Per una valutazione della tua situazione, contattaci.