Nuovo Accordo Stato-Regioni sulla formazione: il periodo transitorio è chiuso
Cosa prevede il testo unico che riordina la formazione sulla sicurezza, e come finanziare l'adeguamento dei piani formativi ricorrendo ai fondi interprofessionali, a costo zero per l'azienda.
L'Accordo Stato-Regioni sulla formazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro, pubblicato in Gazzetta Ufficiale, accorpa in un testo unico le precedenti intese del 2011, 2012 e 2016, in attuazione dell'art. 37 del D.Lgs. 81/08. Il periodo transitorio di 12 mesi si è concluso il 24 maggio 2026: da quella data i percorsi formativi devono essere pienamente conformi al nuovo impianto su durate, contenuti, modalità di erogazione e soggetti abilitati a erogarli.
Sulla data esatta di entrata in vigore dell'Accordo risultano indicazioni non del tutto allineate tra il testo dell'Accordo stesso e alcune FAQ ministeriali successive: verifichiamo caso per caso la decorrenza applicabile alla singola azienda prima di intervenire sui piani formativi.
Perché l'adeguamento non è solo un costo
Rivedere i piani formativi aziendali per allinearli al nuovo Accordo comporta un costo — corsi, docenti, ore di aula o di affiancamento — che però nella maggior parte dei casi non deve gravare sul bilancio dell'azienda: può essere finanziato tramite i fondi paritetici interprofessionali per la formazione continua, uno strumento che molte imprese hanno già a disposizione senza saperlo.
Cosa sono i fondi interprofessionali e come funzionano
Base normativa: art. 118 della Legge 23 dicembre 2000, n. 388, e art. 25 della Legge 21 dicembre 1978, n. 845. Ogni datore di lavoro versa obbligatoriamente all'INPS un contributo per l'assicurazione contro la disoccupazione involontaria; di questo, lo 0,30% della retribuzione di ciascun lavoratore può essere destinato, su scelta volontaria e gratuita dell'azienda, a un Fondo paritetico interprofessionale invece di restare all'INPS. Il meccanismo, in sintesi:
- l'adesione è libera, gratuita e revocabile in qualsiasi momento — non comporta alcun costo aggiuntivo, perché quel contributo è già dovuto a prescindere;
- l'azienda che non aderisce a nessun fondo continua semplicemente a versare quella quota all'INPS, senza poterla recuperare per la formazione;
- una volta scelto un fondo, l'azienda vi presenta i propri piani formativi (percorsi di qualificazione, aggiornamento normativo, riqualificazione delle competenze) e ottiene il finanziamento delle attività ammesse, tramite il conto formazione aziendale o partecipando ad avvisi pubblici (conto di sistema) del fondo stesso;
- il Ministero del Lavoro autorizza l'attivazione dei fondi e ne vigila l'attività ai sensi del D.Lgs. 150/2015; le regole di funzionamento sono state da ultimo aggiornate dalle Linee Guida ministeriali adottate con Decreto Direttoriale n. 8 del 9 gennaio 2026, che sostituiscono la precedente circolare 36/2003 e la circolare ANPAL 1/2018.
In pratica, adeguare la formazione obbligatoria al nuovo Accordo Stato-Regioni è proprio il tipo di intervento che rientra tra le attività finanziabili da un fondo interprofessionale, quando l'azienda vi ha aderito: verifichiamo con il fondo di riferimento l'ammissibilità del singolo piano prima di presentare la domanda, perché condizioni e avvisi variano da fondo a fondo.
Fonti ufficiali
- Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali — Fondi alle imprese per la formazione continua
- Ministero del Lavoro — Decreto Direttoriale n. 8 del 9 gennaio 2026, Linee Guida sui fondi paritetici interprofessionali
- Normativa — Art. 118, Legge 23 dicembre 2000, n. 388; art. 25, Legge 21 dicembre 1978, n. 845 — Normattiva.it
- Accordo Stato-Regioni sulla formazione sicurezza — Gazzetta Ufficiale, in attuazione dell'art. 37 D.Lgs. 81/08
Requisiti, durate e scadenze del nuovo Accordo, così come i criteri di ammissibilità dei singoli fondi interprofessionali, vanno verificati caso per caso sulla situazione della singola azienda prima di procedere. Per un piano di adeguamento su misura, contattaci.